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Apr 22, 2011 - Economia, Truffe    Commenti disabilitati su Ancora su Equitalia

Ancora su Equitalia

Beh, se sei onesto

… ci pensa lo Stato a

COSTRINGERTI modificare questo LURIDO VIZIO!

… già, tra studi di settore e contributi minimi…
… Ogni commento è superfluo.

Fonte: YouTube
Mar 9, 2011 - Economia, Politica, Truffe    1 Comment

Equitalia = ABUSO DI POTERE 2

equitalia

Nuovo stop alla notifica eseguita direttamente

 

La notifica della cartella eseguita direttamente da Equitalia, senza l’intermediazione di un ufficiale della riscossione, è inesistente. La Ctp di Lecce, con la sentenza n. 533/05/10, torna a mettere in gioco la questione dopo che la Cassazione sembrava aver scritto la parola fine alla querelle. La pronuncia n. 15948/2010 della Suprema corte aveva precisato la ritualità della notifica diretta da parte dell’agente della riscossione. In breve, la decisione dei giudici salentini ribadisce l’assunto che la notifica dei ruoli effettuata direttamente da Equitalia sia eseguita in violazione delle indicazioni fornite dall’articolo 26 del Dpr n. 602/73 e dall’articolo 60 del Dpr n. 600/73 e, perciò, inesistente. L’articolo 26, comma 1, in particolare, stabilisce che la notifica della cartella di pagamento deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti: ufficiali della riscossione; soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa; messi comunali – previa convenzione tra comune e concessionario – anche in questo caso in base a un documento ufficiale precedente alle notifiche con data certa; agenti di polizia municipale.

Lo stesso articolo 26 autorizzerebbe anche il ricorso al servizio postale. La questione controversa è se tale ausilio possa essere utilizzato direttamente dal concessionario o se debba necessariamente servirsi del l’intermediazione di un ufficiale della riscossione. A maggio scorso, la problematica, infatti, era stata affrontata dalla Suprema corte con una pronuncia, che aveva espressamente escluso, nel caso di specie, l’ipotesi dell’inesistenza della notifica, fattispecie che si realizzerebbe solo quando questa mancherebbe del tutto o, in alternativa, se la stessa fosse eseguita esulando completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio. Ma, secondo la Ctp Lecce, è stato di fatto ignorato l’evoluzione legislativa subita dall’articolo 26 del Dpr n. 602/73. Il testo della norma legittimava il concessionario a ricorre alla notifica diretta, almeno fino a quando la sua stesura non è stata radicalmente modificata dall’articolo 12 del Dlgs n. 46/99. Per effetto di tale ultima modifica, il testo della norma è stato emendato proprio della locuzione che autorizzava espressamente il concessionario a notificare i ruoli mediante il servizio postale, senza l’intermediazione di un ufficiale.

Che la volontà del legislatore fosse di sottrarre questa prerogativa al concessionario, è evidenziato dal fatto che l’articolo 26, nella vigente disposizione, esordisce attribuendo a soggetti specifici la notifica della cartella, primi fra tutti gli ufficiali della riscossione. Per tali motivi, conclude la Ctp, non si può condividere quanto assunto dalla Cassazione, ancor di più se si tiene conto dell’espresso rinvio, operato da questa, all’articolo 137 del Codice di procedura civile, che disciplina la notifica come atto proprio dell’ufficiale giudiziario, anche quando questo ricorra al servizio postale.

Fonti: Forodinapoli.it noiconsumatori.org
Gen 3, 2011 - sfoghi    Commenti disabilitati su Stato di MERDA: PREPOTENTE con i deboli ed INDULGENTE con i DELINQUENTI!!

Stato di MERDA: PREPOTENTE con i deboli ed INDULGENTE con i DELINQUENTI!!

equitalia

Anno nuovo, Incazzature vecchie.

Articolo rivolto a quanti, assediati da Equitalia, hanno la consapevolezza che A LORO non verranno RIMESSI I DEBITI NEPPURE IN PARTE!!

Mentre ai ladri, mafiosi & Co…….


Slot machine

Vincono le slot: la multa è sparita

Una sentenza cancella la penale dal 7 milioni di euro per le aziende del gioco. Il cavillo usato potrebbe annullare anche le maxi-sanzioni da 98 miliardi

Una sentenza del Consiglio di Stato che annulla una penale da 7 milioni di euro. È passata quasi inosservata nel mare di decisioni prese dalla magistratura amministrativa. Ma potrebbe cancellare i 98 miliardi che la Procura della Corte dei Conti ha richiesto alle società concessionarie delle slot machine.

La decisione sulla penale più grande mai richiesta dalla magistratura contabile italiana arriverà dopo l’estate. L’opinione pubblica ha seguito tutta la vicenda sulle pagine del Fatto, del Secolo XIX, nelle inchieste di Striscia la notizia e sul blog di Beppe Grillo dove sono piovuti migliaia di messaggi. Ma la sentenza del Consiglio di Stato è stata salutata come un trionfo dai padroni delle slot.

Per capire perché bisogna leggere tutte le 25 pagine. I magistrati hanno accolto il ricorso di BPlus Gioco Legale Ltd e hanno annullato le penali delle nuove slot irrogate dai Monopoli di Stato nel 2008.

Tutto parte dal ritardo contestato nell’avvio della rete delle slot che avrebbe provocato, secondo l’accusa, un danno ai Monopoli. Una vicenda complessa, che si è divisa in una miriade di giudizi, ricorsi e controricorsi, dal Tar fino alla Corte dei Conti. La sentenza del Consiglio di Stato, come ricorda l’agenzia specializzata Agicos, “riguarda solamente le penali, per la precisione il secondo conteggio, quello basato sugli atti integrativi delle convenzioni di concessione siglati nella primavera del 2008 che hanno reso più favorevoli i parametri per il conteggio delle penali”. BPlus (una volta si chiamava Atlantis) è la compagnia con il maggior numero di apparecchi installati. Ad essa i Monopoli avevano contestato penali per circa 7 milioni di euro (ma la Corte dei Conti aveva parlato di 31 miliardi).

Il Tar aveva confermato le penali. Ma ecco la decisione di appello del Consiglio di Stato. Il passaggio chiave: “Con riferimento alle violazioni più gravi imputate” alle società concessionarie, “cioè al mancato collegamento di apparecchi entro il 31 dicembre 2004, va condivisa la tesi… secondo cui occorre tener conto delle modifiche alla Convenzione (tra concessionari e Monopoli, ndr)” intervenute successivamente.

È il nodo della questione: la nuova Convenzione. Quella che per le concessionarie è l’ancora di salvezza e che per i critici invece è sempre parsa un colpo di spugna voluto da tutti, partiti compresi, per cancellare decine di miliardi di penali previste per le concessionarie. La nuova disciplina deve essere applicata anche a violazioni precedenti? In materia penale le leggi più favorevoli sono retroattive. Ma qui siamo in un ambito completamente diverso, parliamo di contratti e convenzioni. I legali delle concessionarie cantano vittoria: “Una sentenza ottima che chiude in maniera tombale la questione. Il Consiglio di Stato afferma che i ritardi non hanno causato danni alla pubblica amministrazione. Una sentenza destinata ad avere ripercussioni anche sul procedimento della Corte dei Conti’’.

Ma è davvero il preannuncio che le casse pubbliche devono dimenticarsi i famosi 98 miliardi? No, perché il giudizio della Corte dei Conti si basa anche su altri atti e perizie, non sempre favorevoli alle concessionarie. Certo, però, che la sentenza del Consiglio di Stato offre una via di uscita che i magistrati contabili potrebbero scegliere di seguire.

 

Fonte: ilfattoquotidiano.it