Lug 20, 2010 - Politica    Commenti disabilitati su CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

alfano.jpgDECRETO LEGISLATIVO n. 28/2010

IN MATERIA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI

Consiglio dei ministri
DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 60 DELLA LEGGE 69/2009
Approvato il 19 febbraio 2010

Pubblicato il 5 marzo 2010, in G.U. n. 53/2010

Art. 13
(Spese processuali)
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
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La mediazione delle controversie civili e commerciali è il nuovo istituto giuridico proposto dal ministro della giustizia, Angelino Alfano, in attuazione di una delle deleghe date al governo per la riforma del processo civile.

Un sistema ”in grado di deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo”, ha detto il ministro nel corso della conferenza stampa a termine del Consiglio che ha visto l’approvazione dello schema di decreto legislativo.

La mediazione mira a indurre la parti al ripristino in funzione dei loro interessi: non punta a trovare il “colpevole e l’innocente” e non valuta la situazione solo in riferimento al passato, come invece accade nella controversia giudiziaria, ma punta al risolvere il presente con uno sguardo al futuro: a mediare, appunto, tra le parti che possono avere ancora degli interessi in comune.

In alcune materie particolarmente conflittuali, ha spiegato Alfano, la mediazione sarà obbligatoria prima di avviare un giudizio civile in tribunale: nei casi di liti in materia di condominio, locazione, responsabilità medica e contratti bancari, finanziari e assicurativi.

In tutte le altre materie, la mediazione sarà esperibile su volontaria scelta delle parti. O ancora su invito del giudice che, nel corso di un processo, ritiene possibile trovare, entro 120 giorni, una conciliazione tra le parti con l’aiuto di un mediatore.


E già si affollano i Corsi per:

Mediatore Familiare,

Conciliatrore Professionista,

addirittura i Master in Mediazione Familiare!

… la Conciliazione Obbligatoria per controversie civili e commerciali del 20 marzo 2010, che investirà in pieno gli ambiti civilistici, tra cui settori economicamente e socialmente cruciali come il Condominio, le locazioni, l’assicurativo, etc., a partire dal marzo 2011.

Decreto dalle conseguenze a ricaduta immense, passato sotto silenzio dalla stampa ufficiale in maniera sorprendente e preoccupante.

Allo stato attuale nessuno impedisce i soggetti coinvolti in una causa di conciliare e mediare e ciò di fatto già si fa, ma è la sua obbligatorietà che preoccupa e soprattutto la penalizzazione del soggetto che pretende giustizia in questi ambiti, che sarà costretto a pagare le spese processuali proprie e dell’avversario, ove non accettasse il verbale di Conciliazione e questo verbale venisse confermato dal giudice.
Questa procedura, a nostro avviso, porterà rapidamente ad un imbarbarimento dei rapporti nei settori civilistici, cioè nella società e nel mondo delle aziende, delle imprese, insomma nella società civile, e favorirà l’impunibilità, con la certezza maggiore dei soggetti che sono responsabili di violazioni di farla franca.

CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALIultima modifica: 2010-07-20T23:55:00+02:00da geoline
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