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Giu 19, 2011 - Internet, Truffe    1 Comment

Beh, se credete alla “protezione” dello staff eBay….

Eh si, i Truffatori, non solo fanno quello che fanno….

Ma offendono chi cerca di contrastarli e PREDONO PER IL CULO I TRUFFATI, che si vantano di essere poco raccomandabili ma sono dei polli fuori scala (l’unità di misura è ignota).

Capite bene che (come dice il Signore “figo da paura” del filmato che ovviamente ha RUBATO l’identità ad un ingenuo Sassarese)…
… crede che la Polizia Postale stia …. “ma ha capito in che paese viviamo?”…

Figuriamoci,….
… se addirittura un  Poliziotto (che sà bene come funziona) ci casca e si fa prendere per il culo…..

Fonte: Youtube
Giu 18, 2011 - Internet, Truffe    5 Comments

eBayAbuse, pronti per il RITORNO.

ritorno-online.jpg


Truffatori attivi su eBay TREMATE! Siete pronti al ritorno dello smascheratore?

Pronto al rientro previsto per Mercoledì 15 Giugno, comprensibilmente in ritardo (immaginate la dimensione del database).

Questa volta su un server Svizzero, auguriamo un grande in bocca al lupo sperando che questo manteiner non sia come i precedenti.


Aggiornamento: Il Server Svizzero non ha funzionato. Adesso pare che il server che ospiterà eBayAbuse sarà a Panama.

Giu 8, 2011 - Economia, Politica, Truffe    Commenti disabilitati su MAVAFFANCUORUM!!!

MAVAFFANCUORUM!!!

Riporto quanto affermato su facebook:

L’orologio nucleare si è fermato l’11 marzo 2011, ma i nuclearisti italiani non si fermano mai, veri zombie della politica. Alla Camera il voto sull’accorpamento del voto amministrativo e dei referendum del 16 marzo è terminato con

276 contrari e 275 a favore

grazie all’assenza di 10 deputati del PD e 2 di IDV.

Dov’erano questi signori pagati dagli italiani? Loro, insieme a chi ha votato a favore, sono responsabili di fronte alla Nazione dell’eventuale mancato quorum. Della costruzione di centrali nucleari in Piemonte, Sardegna, Campania. Del futuro dei nostri figli.

Non esiste giustificazione per la loro assenza.

Scarica e diffondi il volantino

   Assenteisti TRUFFATORI

 

I 350 MILIONI DI EURO spesi per il “Giochino” della votazione differenziata ripetto alle recenti amministrative
DEVONO ESSERE INTERAMENTE ADDEBITATO A QUESTE FACCE DI ….
… (inserite a Vostro piacimento mediante commento libero).
Giu 7, 2011 - Internet, opinioni, sfoghi, Truffe    9 Comments

eBayAbuse, NUOVO OSCURAMENTO.

Di eBayAbuse ne avevo già parlato in altri post. Stavolta vi è un nuovo oscuramento.
Sarà come quello del 2008 ad opera di Auba?
O una cancellazione dai DNS ad opera di qualche magistrato?
O, più semplicemente, Terrazzano si è rotto i coglioni di fare un SERVIZIO GRATUITO a quei deficenti dello staff eBay ed ha buttato tutto al cesso?

Su Intertraders ho poi trovato la notizia:

Lunedì 06 Giugno 2011
Con un comunicato giunto in Redazione nelle ultime ore, l’admin di eBayabuse, Rosario Terrazzano, ha reso noto l’avvenuto oscuramento del famoso sito dedicato alle truffe su eBay.

Non è la prima volta in verità che a eBayabuse viene precluso l’accesso alla Rete: da quel 23 settembre 2007 (data di inaugurazione), infatti, il portale e il relativo forum sono stati oscurati in più circostanze. Gli utenti ricorderanno sicuramente quella clamorosa del febbraio 2008 da parte di Aruba, su richiesta della Polizia Postale.

In quell’occasione (ma anche in altre a seguire), all’origine dell’oscuramento vi era stata l’iniziativa di alcuni venditori di eBay che, ritenendosi ingiustamente etichettati come truffatori, avevano denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, richiedendo la rimozione del proprio nominativo dal sito. Circostanza ripetutasi nel tempo anche con altri providers.

Dopo Aruba, infatti, anche altri fornitori italiani, di fronte alle segnalazioni e alle pressanti minacce degli interessati, avevano optato per l’oscuramento del sito, costringendo nei fatti Terrazzano a far migrare la piattaforma su vari server stranieri, fino ad approdare al texano HostGator [BELLA MERDA ndr].

L’immunità offerta dal provider statunitense, tuttavia, è durata solo qualche anno. Il 2 giugno scorso, infatti, eBayabuse è stato nuovamente oscurato e la situazione ufficializzata attraverso le seguenti righe:

“Ieri pomeriggio, in seguito alla protesta di un truffatore, il provider Hostgator ha deciso di cessare l’hosting di eBayabuse. Di conseguenza e sino a quando il dominio eBayabuse.com non sarà trasferito ad un altro host, sito e Forum non saranno accessibili. Del Forum c’é il backup completo aggiornato al 2 Giugno.
Assieme all’hosting sono cessati anche i server di posta per cui gli account ebayabuse.com (compreso il mio, sostituito con terrazzano.ebayabuse@gmail.com) sono inaccessibili.”

Abbiamo contattato in queste ore Rosario Terrazzano che ci ha rassicurato sul proseguo di attività, anticipando che a breve il sito sarà di nuovo on line, ma tramite altro provider estero.

Chi lo desiderasse, intanto, può contattare l’admin di eBayabuse all’indirizzo terrazzano.ebayabuse@gmail.com

Redazione InterTraders

Cazzo!!

“in seguito alla protesta di un truffatore” ???
MA IN CHE CAZZO DI MONDO VIVIAMO???

Apr 22, 2011 - Economia, Truffe    Commenti disabilitati su Ancora su Equitalia

Ancora su Equitalia

Beh, se sei onesto

… ci pensa lo Stato a

COSTRINGERTI modificare questo LURIDO VIZIO!

… già, tra studi di settore e contributi minimi…
… Ogni commento è superfluo.

Fonte: YouTube
Apr 17, 2011 - Politica, Truffe    1 Comment

Inadempimenti Contrattuali ….

Contratto_con_gli_Italiani

Contratto con gli ItalianiDedicato al club dei “meno male che Silvio c’è”.

Dopo aver seguito l’intervento del Presidente del Consiglio di ieri sera su TG24, ho focalizzato un fatto ineluttabile: i “giovani” del Popolo della LIBERTA’ (libertà è sicuramente un eufemismo) hanno la memoria davvero MOLTO corta.
Prego quanti aficionados caschino in questo blog a scrivere un commento, ma non di frasi offensive, giusto qualcosa che riesca a farci capire il motivo di cotanta prostrazione e sudditanza amorevole.
Una domanda: se stipulate un contratto ed una delle parti lo disattende, cosa accade?
Ricordate il: “Contratto con gli italiani” tra Silvio Berlusconi ed I SUOI ELETTORI?
Beh si, lui al momento lo illustrò stipulato con TUTTI gli Italiani, ma è chiaro che “scopo del contratto” era la vittoria elettorale; chi NON L’HA VOTATO HA DISATTESO IL CONTRATTO e non può lamentarsi per quanto non rispettato dalla controparte. Ma CHI LO HA VOTATO??
Non sarà un filino deluso per il mancato adempimento?
E non solo nella legislatura precedente, ma neppure nella successiva! (quella attuale) nella quale si occupa di tutt’altro.


Contratto con gli italiani tra Silvio Berlusconi nato a Milano il 29 settembre 1936 leader di Forza Italia e della Casa delle Libertà, che agisce in accordo con tutti gli alleati della coalizione, e i cittadini italiani si conviene e si stipula quanto segue.

Silvio Berlusconi, nel caso di una vittoria elettorale della Casa delle Libertà, si impegna, in qualità di Presidente del Consiglio, a realizzare nei cinque anni i seguenti obiettivi:

  1. Abbattimento della pressione fiscale:
    • con l’esenzione totale dei redditi fino a 22 milioni di lire annui; [11362,05 Euro ndr]
    • con la riduzione al 23% per i redditi fino a 200 milioni di lire annui;
    • con la riduzione al 33% per i redditi sopra i 200 milioni di lire annui;
    • con l’abolizione della tassa di successione e della tassa sulle donazioni.
  2. Attuazione del “Piano per la difesa dei cittadini e la prevenzione dei crimini” che prevede tra l’altro l’introduzione dell’istituto del “poliziotto o carabiniere o vigile di quartiere” nelle città, con un risultato di una forte riduzione del numero dei reati rispetto agli attuali 3 milioni.
  3. Innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese.
  4. Dimezzamento dell’attuale tasso di disoccupazione con la creazione di almeno 1 milione e mezzo di posti di lavoro.
  5. Apertura dei cantieri per almeno il 40% degli investimenti previsti dal “Piano decennale per le Grandi Opere” considerate di emergenza e comprendente strade, autostrade, metropolitane, ferrovie, reti idriche, e opere idro-geologiche per la difesa dalle alluvioni.

Nel caso che al termine di questi 5 anni di governo almeno 4 su 5 di questi traguardi non fossero stati raggiunti, Silvio Berlusconi si impegna formalmente a non ripresentare la propria candidatura alle successive elezioni politiche.

In fede,

                                                                               Contratto con gli Italiani

Il contratto sarà reso valido e operativo il 13 maggio 2001 con il voto degli elettori italiani.


Ebbene?

Mar 9, 2011 - Economia, Politica, Truffe    1 Comment

Equitalia = ABUSO DI POTERE 2

equitalia

Nuovo stop alla notifica eseguita direttamente

 

La notifica della cartella eseguita direttamente da Equitalia, senza l’intermediazione di un ufficiale della riscossione, è inesistente. La Ctp di Lecce, con la sentenza n. 533/05/10, torna a mettere in gioco la questione dopo che la Cassazione sembrava aver scritto la parola fine alla querelle. La pronuncia n. 15948/2010 della Suprema corte aveva precisato la ritualità della notifica diretta da parte dell’agente della riscossione. In breve, la decisione dei giudici salentini ribadisce l’assunto che la notifica dei ruoli effettuata direttamente da Equitalia sia eseguita in violazione delle indicazioni fornite dall’articolo 26 del Dpr n. 602/73 e dall’articolo 60 del Dpr n. 600/73 e, perciò, inesistente. L’articolo 26, comma 1, in particolare, stabilisce che la notifica della cartella di pagamento deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti: ufficiali della riscossione; soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa; messi comunali – previa convenzione tra comune e concessionario – anche in questo caso in base a un documento ufficiale precedente alle notifiche con data certa; agenti di polizia municipale.

Lo stesso articolo 26 autorizzerebbe anche il ricorso al servizio postale. La questione controversa è se tale ausilio possa essere utilizzato direttamente dal concessionario o se debba necessariamente servirsi del l’intermediazione di un ufficiale della riscossione. A maggio scorso, la problematica, infatti, era stata affrontata dalla Suprema corte con una pronuncia, che aveva espressamente escluso, nel caso di specie, l’ipotesi dell’inesistenza della notifica, fattispecie che si realizzerebbe solo quando questa mancherebbe del tutto o, in alternativa, se la stessa fosse eseguita esulando completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio. Ma, secondo la Ctp Lecce, è stato di fatto ignorato l’evoluzione legislativa subita dall’articolo 26 del Dpr n. 602/73. Il testo della norma legittimava il concessionario a ricorre alla notifica diretta, almeno fino a quando la sua stesura non è stata radicalmente modificata dall’articolo 12 del Dlgs n. 46/99. Per effetto di tale ultima modifica, il testo della norma è stato emendato proprio della locuzione che autorizzava espressamente il concessionario a notificare i ruoli mediante il servizio postale, senza l’intermediazione di un ufficiale.

Che la volontà del legislatore fosse di sottrarre questa prerogativa al concessionario, è evidenziato dal fatto che l’articolo 26, nella vigente disposizione, esordisce attribuendo a soggetti specifici la notifica della cartella, primi fra tutti gli ufficiali della riscossione. Per tali motivi, conclude la Ctp, non si può condividere quanto assunto dalla Cassazione, ancor di più se si tiene conto dell’espresso rinvio, operato da questa, all’articolo 137 del Codice di procedura civile, che disciplina la notifica come atto proprio dell’ufficiale giudiziario, anche quando questo ricorra al servizio postale.

Fonti: Forodinapoli.it noiconsumatori.org
Mar 9, 2011 - Economia, Politica, Truffe    2 Comments

Equitalia = ABUSO DI POTERE

equitaliaE’ bene che ne siate a conoscenza,
ed in ogni caso, anche quando l’Ipoteca sulla casa viene posta a termini di legge, esistono consulenti che sono in grado di darvi una via d’uscita:
Agenzia Debiti;
Rcquadro

Gerit Equitalia spa, Clamorosa sentenza di condanna


REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Roma, Avv. Massimo Catarinella,ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. … R.G. contenzioso dell’anno 2007

TRA

Tizio, rappresentato e difeso dall’Avv. …, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma ….. -attore-

CONTRO

Gerit Equitalia Spa, rappresentata e difesa dall’Avv …., elettivamente domiciliata in Roma -convenuta-

E CONTRO

Comune di XXXX, con l’Avv. …, elettivamente domiciliato … Roma –convenuto-

OGGETTO: Opposizione all’esecuzione in materia di ipoteca esattoriale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. Tizio con atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., citava in giudizio la Gerit Equitalia Spa e il Comune di XXXX per sentir dichiarare l’inefficacia di una cartella esattoriale (n.- ……) che il ricorrente asserisce non essergli mai stata notificata, così come ritiene estinta per prescrizione per mancata notifica dei verbali prodromici la sanzione irrogatagli per violazioni al CdS, sanzione per la quale la Concessionaria aveva provveduto a iscrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma ipoteca, ai sensi dell’art. 77 DPR 602/1973. L’opponente sostiene che l’iscrizione dell’ipoteca relativamente alla sanzione amministrativa, è illegittima e che comunque l’importo del credito complessivo (l’iscrizione ipotecaria comprendeva anche tributi iscritti al ruolo con altre cartelle), è al di sotto del minimo di legge (€ 8.000,00), quale limite per la Concessionaria della Riscossione ai fini dell’iscrizione del vincolo ipotecario su beni immobili di proprietà del presunto debitore. L’opponente sarebbe venuto a conoscenza della suddetta ipoteca sui beni di sua proprietà in occasione di un’operazione di mutuo intrattenuta presso il proprio Istituto di Credito. L’opponente chiede, previa sospensiva, nel merito dichiararsi la nullità o l’inefficacia della cartella stessa e la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Si sono costituiti sia il Comune di XXXX che la Gerit Equitalia Spa. Il Comune di XXXX eccepisce l’incompetenza del GdP essendo la materia dell’esecuzione forzata immobiliare di competenza del Tribunale. In via subordinata, il Comune di XXXX eccepisce la ritualità della notifica della cartella e dei verbali iscritti al ruolo. La Gerit Equitalia Spa, in via pregiudiziale, eccepisce anche essa l’incompetenza per materia del Giudice adito, trattandosi di esecuzione immobiliare, la cui competenza è riservata al Tribunale e non al Giudice di Pace. Per quanto riguarda la notificazione della cartella impugnata, la Gerit fornisce la prova della sua rituale notificazione. Infine la Gerit eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva circa l’eccezione di prescrizione sollevata dal Tizio in quanto la titolarità del rapporto sostanziale di credito farebbe sempre capo all’Ente che ha disposto l’iscrizione al ruolo, con la conseguenza che la legittimazione passiva nelle controversie che abbiano ad oggetto l’accertamento negativo dell’esistenza e validità della pretesa creditoria apparterebbe esclusivamente all’Ente impositore. In sede di prima udienza le parti precisavano le proprie conclusioni e all’udienza di rinvio del 25/10/2007, depositate le note conclusive finali autorizzate dal Giudice, il fascicolo, su concorde richiesta delle parti, veniva trattenuto per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come statuito dalla recente sentenza della Cassazione n.2214 del 01/02/2007, in tema di sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile con l’opposizione ad ordinanza ingiunzione il provvedimento con il quale l’amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell’ingiunto, “a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l’avviso di iscrizione ipotecaria, intenda in realtà recuperare l’esercizio del mezzo di tutela offerto dall’art. 23 della legge n. 689 del 1981, vanificato dalla omissione delle notifiche del verbale di accertamento della ordinanza ingiunzione , ove emessa, della cartella esattoriale. e dell’avviso di mora”. Nel caso di specie, il Sig. Tizio ha impugnato sia la c. e. che l’iscrizione ipotecaria conseguente, effettuata dalla Gerit quale Concessionaria della Riscossione, sui beni immobili del (presunto) debitore. Ora, poiché la questione dibattuta è appunto la tutela offerta dall’art. 23 della legge 689/81, non vi è dubbio che in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. la competenza a giudicare sia quella appunto prevista per le opposizioni alle sanzioni amministrative, per le quali la cognizione della causa è riservata funzionalmente in via esclusiva al GdP e non al Tribunale, in astratto competente per le esecuzioni immobiliari. Questo Giudice osserva ulteriormente che, dalle considerazioni che precedono, discende un corollario di carattere assolutamente assorbente anche sulla questione se in via generale il Concessionario abbia o meno il potere di iscrivere fermi ed ipoteche per sanzioni relative a violazioni amministrative in generale. Il fermo e l’ipoteca hanno la loro normativa genetica nel D.P.R. 602/1973 (esattamente art. 77 per l’ipoteca e art. 86 per il fermo amministrativo nel testo novellato dall’art. 16 del DLGS 26/02/1996 n. 46 e 26/02/2001 n. 46). Dunque, fermo ed ipoteca sono previsti come mezzi speciali di esecuzione forzata ad iniziativa dell’ Esattore (o Agente della Riscossione o Concessionario che dir si voglia) solo ed esclusivamente per l’imposte sui redditi e per gli altri tributi, tasse od imposte, dovuti allo Stato o agli altri Enti Pubblici. Nessuna norma è reperibile nel nostro ordinamento che autorizzi il Concessionario a disporre il fermo amministrativo degli autoveicoli, e l’ipoteca sugli immobili, di proprietà del debitore, per le sanzioni amministrative. Non certamente l’art. 27 della l. 689/81, secondo cui “l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette…”. Questo, non tanto a seguito delle varie e profonde riforme che hanno interessato tutto il sistema tributario vigente all’epoca dell’emanazione della legge 689/81, per cui questa norma oggi non è più applicabile nella sua formulazione letterale, quanto perché secondo questo Giudice l’ articolo n. 27 della Legge 689/81 indicava solo le “forme” in cui l’Ente Pubblico creditore può procedere alla riscossione delle sanzioni amministrative, ma non anche i “mezzi” specifici di riscossione coattiva cui l’esattore può ricorrere per ottenere l’assolvimento dell’obbligazione sanzionatoria vera e propria, per infrazioni comportanti sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro a carico del contravventore o dell’obbligato in solido. Concludendo, il campo di applicazione di questi speciali provvedimenti è dunque strettamente limitato ai carichi tributari, nulla del genere essendo previsto per le sanzioni amministrative vere e proprie, in particolare per quelle relative alle violazioni del Codice della Strada. Ne deriva che l’assenza di una norma rende illegittimo di per sé il provvedimento di iscrizione ipotecaria per le sanzioni amministrative. Circa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Gerit Equitalia, và osservato che, pur essendo risultata la cartella esattoriale ritualmente notificata al contribuente secondo le prove portate in atti dalla stessa Gerit Equitalia, tuttavia manca la prova della rituale notificazione dei verbali prodromici. Il Sig. Tizio aveva infatti eccepito anche la mancata notificazione dei verbali di accertamento, e quindi la prescrizione delle singole sanzioni iscritte al ruolo. Ora, il Comune di XXXX non ha fornito la prova documentale del contrario, assolutamente essenziale, in assenza della quale si deve ritenere che o detti verbali siano addirittura inesistenti oppure che non siano stati affatto notificati. Ne consegue ulteriormente la nullità della cartelle impugnata, per la quale, pur essendo stata dimostrata la sua notificazione, manca tuttavia la prova dell’avvenuta, tempestiva, quindi rituale, notificazione dei verbali prodromici di riferimento.

Per completezza di motivazione, il Giudicante osserva che nella fattispecie manca la prova della notificazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria, formalità essenziale per procedere alla successiva formalità, onde un ulteriore motivo di nullità dell’iscrizione pregiudizievole, e comunque che l’importo in esazione, compresi i tributi di cui alle altre cartelle non impugnate, è certamente inferiore al minimo di legge (€ 8000,00) per procedere all’iscrizione di ipoteca su i beni immobili del presunto debitore. Concludendo, l’iscrizione ipotecaria effettuata dalla Gerit Equitalia Spa a carico del Sig. Tizio va annullata e la convenuta Gerit Italia Spa deve provvedere alla cancellazione del vincolo pregiudizievole dai Registri Immobiliari, la presente sentenza costituendo anche l’ ordine al Conservatore dei suddetti Registri Immobiliari di provvedere alla richiesta formalità. Per quanto concerne poi la c.e. impugnata (n. ….), anche questa và annullata posto che il Comune di XXXX, cui indubbiamente incombeva l’onere della prova sul punto, ha omesso di produrre i verbali prodromici iscritti a ruolo e la certificazione della loro tempestiva e rituale notificazione all’opponente. Nulla si deve decidere in relazione alle cartelle non impugnate, portanti apparentemente iscrizione a ruolo di tributi asseritamente non versati all’Erario.

Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

Il GdP ritenuta la propria competenza a giudicare sulla proposta opposizione, definitivamente pronunciando, così provvede: a) annulla l’impugnata c.e. n. …..; b) annulla l’iscrizione ipotecaria impugnata dall’opponente Sig. Tizio, con ordine al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla cancellazione della formalità pregiudizievole a cura e spese di Gerit Equitalia Spa; c) condanna il Comune di XXXX e Gerit Equitalia, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore del Sig. Tizio, spese che vengono liquidate in complessivi € 750,00, di cui € 50,00 per spese, 300,00 per diritti procuratori, € 400,00 per onorari di avvocato, più iva e cap e addizionale al 12,5% a norma di legge .

Così deciso in Roma il 08.11.2007

Il GdP

Avv. Massimo Catarinella

Fonte: noiconsumatori.org
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